Al pagamento del compenso a favore degli uffici postali sara' provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici postali, mediante ordini di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del Ministero con quietanza del cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma col concorso del controllore.
Testo vigente dal 3 maggio 1948
