Al pagamento del compenso a favore degli uffici postali sara' provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici postali, mediante ordini di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del Ministero con quietanza del cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma col concorso del controllore.

Testo vigente dal 3 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;362~art4 · fonte del testo