Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stabilire con propri decreti, per l'esercizio 1947-48, compensi a favore dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Testo vigente dal 3 maggio 1948
