Al pagamento delle somme da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito per i buoni con scadenza non inferiore a sei mesi acquistati presso le Sezioni di tesoreria, sara' provveduto con mandati emessi a favore dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati dai predetti enti presso le Sezioni medesime per l'acquisto del buoni, restando la Banca d'Italia incaricata di corrispondere a ciascuno dei predetti enti la quota loro spettante.

Testo vigente dal 3 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;362~art2 · fonte del testo