Al pagamento delle somme da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito per i buoni con scadenza non inferiore a sei mesi acquistati presso le Sezioni di tesoreria, sara' provveduto con mandati emessi a favore dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati dai predetti enti presso le Sezioni medesime per l'acquisto del buoni, restando la Banca d'Italia incaricata di corrispondere a ciascuno dei predetti enti la quota loro spettante.
Testo vigente dal 3 maggio 1948
