Per i buoni del Tesoro ordinari acquistati dalle aziende di credito presso la Tesoreria centrale, sara' provveduto al pagamento del compenso con mandati diretti a favore delle singole aziende di credito, in base a note riepilogative dei versamenti effettuati presso la Tesoreria medesima, munite del visto del controllore.

Testo vigente dal 15 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-19;322~art3 · fonte del testo