Per i buoni del Tesoro ordinari acquistati dalle aziende di credito presso la Tesoreria centrale sara' provveduto al pagamento del compenso con mandati diretti a favore delle singole aziende di credito, in base a note riepilogative dei versamenti effettuati per detti acquisti presso la Tesoreria medesima munite del visto del controllore.

Testo vigente dal 3 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;362~art3 · fonte del testo