Gli impiegati del ruolo provinciale di gruppo B delle Dogane nominati in detto ruolo con decorrenza dal 1 dicembre 1923, sono transitoriamente considerati a tutti gli effetti di gruppo A, pur restando nel ruolo di gruppo B. Possono del pari venire considerati transitoriamente a tutti gli effetti di gruppo A, pur restando nel gruppo B, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, gli impiegati del ruolo predetto che, per mancanza di posti disponibili nel gruppo A o per i particolari criteri in base ai quali vennero effettuati i giudizi di cui all'art. 28 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, non conseguirono il collocamento nel ruolo di gruppo A. Tale norma e' applicabile solamente agli impiegati in servizio da data anteriore all'entrata in vigore del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e a coloro che, assunti posteriormente e non dopo il 1 febbraio 1940, hanno superato gli esami di merito distinto o di idoneita' per la promozione al grado 9°. Tuttavia, nei confronti dei funzionari che in applicazione del presente decreto sono considerati transitoriamente di gruppo A nulla e' innovato per quanto riguarda le condizioni di carriera degli impiegati stessi le cui promozioni continueranno ad effettuarsi per i posti vacanti nei singoli gradi del gruppo B, osservate le norme in vigore.
Testo vigente dal 29 aprile 1948
