[1]L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici della imposte di fabbricazione, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, e alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, e' modificata come segue:
[2]Sono costituiti 33 Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con sede nei capoluoghi di provincia indicati nella tabella D allegata al presente decreto. Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa Officina e' equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 marzo 1961, n. 173
2La L. 14 marzo 1961, n. 173 ha disposto (con l'art. 5) che "L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, e' modificata come segue: Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 40. Essi hanno sede nei capoluoghi di provincia indicati nell'allegato n. 3 alla presente legge, con le circoscrizioni previste dallo stesso allegato. Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina e' equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione".
Testo vigente dal 20 aprile 1961
