Nella prima applicazione del presente decreto il Ministro per il tesoro ha facolta' di trasferire nei ruoli di cui al precedente art. 10, e secondo l'ordine di anzianita' di grado posseduta nel ruolo di provenienza, impiegati dei ruoli dell'Amministrazione provinciale del tesoro dei corrispondenti gruppi B e C, in base a loro richiesta e su designazione del Consiglio di amministrazione. Essi saranno inquadrati nel corrispondente grado di gruppo B e C, o nel grado immediatamente superiore sempreche' in possesso dei prescritti requisiti di anzianita' o di servizio per la promozione a detto grado.
Testo vigente dal 11 marzo 1948
