L'assunzione al grado iniziale dei ruoli di gruppo B e C di cui al precedente art. 10, e' effettuata mediante concorsi per titoli riservati al personale dei corrispondenti ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di pari grado o di grado immediatamente inferiore che sia in possesso dei prescritti requisiti per la promozione al grado 9° di gruppo B e al grado 10° di gruppo C. Su proposta del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 11 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111~art11 · fonte del testo