L'assunzione al grado iniziale dei ruoli di gruppo B e C di cui al precedente art. 10, e' effettuata mediante concorsi per titoli riservati al personale dei corrispondenti ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di pari grado o di grado immediatamente inferiore che sia in possesso dei prescritti requisiti per la promozione al grado 9° di gruppo B e al grado 10° di gruppo C. Su proposta del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma.
Testo vigente dal 11 marzo 1948
