Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2013, n. 131.
Abrogato dal 5 dicembre 2013
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2013, n. 131.
Abrogato dal 5 dicembre 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 1998 al 5 dicembre 2013. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformita' alle disposizioni del presente decreto; l'accertamento della loro conformita' ed idoneita' ad assicurare tali esigenze specifiche e' effettuato dal veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il buono stato. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2013, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-01;333~art6 · fonte del testo
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