Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2013, n. 131.
Abrogato dal 5 dicembre 2013
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2013, n. 131.
Abrogato dal 5 dicembre 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2000 al 5 dicembre 2013. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attivita' in modo umanitario ed efficace. Il personale che esgue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unita' sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione. L'autorita' competente si accerta dell'idoneita', delle capacita' e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2013, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-01;333~art7 · fonte del testo
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