Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2013, n. 131.
Abrogato dal 5 dicembre 2013
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2013, n. 131.
Abrogato dal 5 dicembre 2013
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 1998 al 5 dicembre 2013. 287 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali di cui all'articolo 5, comma 1;
tolto: b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di macellazione;
tolto: c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonche' aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;
tolto: d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
tolto: e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;
tolto: f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
tolto: g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;
tolto: h) autorita' competente: il Ministero della sanita', il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorita' competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi e' l'autorita' religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto. I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all'autorita' sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanita', di essere in possesso dei requisiti prescritti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2013, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-01;333~art2 · fonte del testo
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