Art. 12 — Norme finali e transitorie
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Abrogato dal 20 luglio 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Abrogato dal 20 luglio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1991 al 20 luglio 2011. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La legge 18 febbraio 1983, n. 46, e' abrogata. Le stazioni sperimentali, indicate all'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46, e gli organismi designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi di detto articolo, si ritengono provvisoriamente autorizzati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. I predetti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno presentare istanza di riconferma con le modalita' di cui all'art. 6, comma 1. Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati giocattoli gia' immessi nel mercato secondo la legislazione precedentemente in vigore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2011, N. 54
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;313~art12 · fonte del testo
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