Art. 24 — Norme transitorie e finali
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2020, n. 42.
Abrogato dal 23 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2020, n. 42.
Abrogato dal 23 giugno 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2014
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 2014 al 23 giugno 2020. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 3 e 4, le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;27~art24 · fonte del testo
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