Art. 2 — Condizioni di sicurezza
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Abrogato dal 20 luglio 2013
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Abrogato dal 20 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 2011 al 20 luglio 2013. 54 parole tolte, 1 parola aggiunta.
tolto: I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2011, N. 54tolto: .
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;313~art2 · fonte del testo
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