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Che cosa è cambiato dal 20 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1991 al 20 luglio 2011. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2011, N. 54

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;313~art1 · fonte del testo