Art. 1 — Definizioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Abrogato dal 20 luglio 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Abrogato dal 20 luglio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1991 al 20 luglio 2011. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2011, N. 54
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;313~art1 · fonte del testo
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