Ai titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale sino al 31 marzo 1948, e' concesso, in via, straordinaria per il secondo trimestre 1948, un assegno da corrispondersi unitamente alla rata di pensione relative, al mese di maggio 1948.

Testo vigente dal 23 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;305~art1 · fonte del testo