La misura dell'assegno e' fissata come segue:

  • a)per i pensionati di vecchiaia di eta' fino ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilita' in seguito a: morte di assicurato o pensionato, L. 1000;
  • b)per i pensionati di vecchiaia di eta' superiore ai 65 anni e per i pensionati di invalidita', L. 1500.

Testo vigente dal 23 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;305~art2 · fonte del testo