La misura dell'assegno e' fissata come segue:
- a)per i pensionati di vecchiaia di eta' fino ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilita' in seguito a: morte di assicurato o pensionato, L. 1000;
- b)per i pensionati di vecchiaia di eta' superiore ai 65 anni e per i pensionati di invalidita', L. 1500.
Testo vigente dal 23 aprile 1948
