L'assegno da corrispondersi ai superstiti sara' ripartito, in caso di concorso di piu' di uno di essi, seconde le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversibilita'. Al titolare di una o piu' pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza, sociale e' dovuto, un solo assegno. Non hanno diritto all'assegno i titolari di pensioni del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, i quali gia fruiscono dell'integrazione supplementare a carico dello Stato prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Testo vigente dal 23 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;305~art3 · fonte del testo