1. Quando in una disposizione di legge e' fatto riferimento alla pretura o al pretore mandamentale, il riferimento deve intendersi alla pretura o al pretore circondariale. 2. Quando nelle disposizioni di ordinamento giudiziario e' fatto riferimento alle sedi distaccate, il riferimento deve intendersi alle sezioni distaccate di pretura. 3. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2785 relative alla materia penale sono abrogate.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
