1. In sede di approvazione delle tabelle a norma dell'articolo 38 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, il Consiglio superiore della magistratura provvede a mantenere nell'incarico di giudice istruttore, fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 242 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il numero ritenuto congruo di magistrati con funzioni di tribunale.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
