1. In sede di approvazione delle tabelle a norma dell'articolo 38 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, il Consiglio superiore della magistratura provvede a mantenere nell'incarico di giudice istruttore, fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 242 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il numero ritenuto congruo di magistrati con funzioni di tribunale.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;273~art19 · fonte del testo