1. L' articolo 36 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1982 n. 795, e' sostituito dal seguente: "Art. 36 (Indennita' dei giudici popolari). - 1. Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 2. L'indennita' prevista dal comma 1 e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire centodiecimila giornaliere per le successive cinquanta udienze e a lire centoventimila per le udienze successive. 3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale e per i consiglieri di corte di appello. 4. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio. 5. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dall' articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, spetta una indennita' per la loro disponibilita' e reperibilita' di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale".
Testo vigente dal 5 agosto 1989
