1. L' articolo 36 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1982 n. 795, e' sostituito dal seguente: "Art. 36 (Indennita' dei giudici popolari). - 1. Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 2. L'indennita' prevista dal comma 1 e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire centodiecimila giornaliere per le successive cinquanta udienze e a lire centoventimila per le udienze successive. 3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale e per i consiglieri di corte di appello. 4. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio. 5. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dall' articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, spetta una indennita' per la loro disponibilita' e reperibilita' di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale".

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 33/1991

    Questione inammissibile
    28 gennaio 1991

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto il procedimento di liquidazione della indennità di missione ai giudici popolari non ha natura "di giudizio" e quindi il giudice rimettente (Presidente di Corte d'assise d'appello), non avendo in concreto esercitato funzioni giurisdizionali, bensì, nella veste di direttore dell'ufficio giudiziario, funzioni amministrative, non è legittimato a sollevare incidente di costituzionalità. - S. nn. 132/1973, 72/1975, 96/1976, 103/1984, 166/1984, 115/1986; O. nn. 93/1984 e 307/1984.

    Art. 36 Riordinamento dei giudizi di Assise · Art. 1 Aggiornamento delle indennita' spettanti ai giudici popolari · Art. 12 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;273~art12 · fonte del testo