1. L'articolo 2 della legge 25 ottobre 1982 n. 795 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 - 1. Ogni tre anni a far data dalla entrata in vigore del codice di procedura penale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, puo' essere adeguata la misura delle indennita' previste dall'articolo 36 commi 1, 2 e 6 della legge 10 aprile 1951 n. 287, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel triennio precedente".
Testo vigente dal 5 agosto 1989
