1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 13, valutato in lire 1.816.250.000 per l'anno 1989 e in lire 10.897.500.000 in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, concernente "delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare".
Testo vigente dal 5 agosto 1989
