1. Se la corte di assise o la corte di assise di appello non sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il presidente procede alla estrazione dei giudici popolari a norma dell'articolo 25 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sostituito dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
