Il vicedirettore del conservatorio deve essere un docente di madre lingua diversa da quella del direttore. Presso il conservatorio di Bolzano prestano servizio due docenti di madre lingua diversa con funzioni di bibliotecario. Il personale predetto presta l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio. Per l'espletamento delle funzioni di direttore del conservatorio di Bolzano e' richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Essa e' accertata nel modo previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero mediante esame sostenuto dinanzi ad una commissione presieduta da un magistrato designato dal presidente della sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, e composta anche dal sovraintendente scolastico e dall'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca. L'accertamento di cui al comma 3 e' svolto prima dell'adozione del provvedimento di nomina, di trasferimento o di incarico secondo procedure da definire con apposita ordinanza.

Testo vigente dal 22 aprile 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 132/2009

    Questione infondata
    6 maggio 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, sollevata con riferimento agli articoli 3, 36, 70 e seguenti della Costituzione, nonché all'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui prevede che il personale docente con funzioni di bibliotecario del conservatorio di Bolzano presti l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio. Non sussiste, innanzitutto, l'asserita violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma invocata dal giudice a quo , cioè l'art. 15 del r.d. n. 1945 del 1930, prescindendo dalla sua disapplicazione ad opera della contrattazione collettiva, non rappresenta comunque un idoneo tertium comparationis, in quanto tale disposizione, nell'indicare il numero di 12 ore settimanali per gli insegnamenti delle varie scuole e corsi dei conservatori, non definisce il complessivo orario di servizio, cioè l'intero monte di ore lavorative necessarie per assolvere tutti gli obblighi dei docenti di conservatorio, i quali sono ora indicati dalla contrattazione collettiva. Neppure è fondata la censura relativa all'art. 36 Cost., dato che secondo il rimettente non sarebbe proporzionata la retribuzione del docente bibliotecario di Bolzano sul presupposto che altri docenti di conservatorio percepiscano identico trattamento economico a fronte di una minor quantità di lavoro prestato. Tale censura non presenta, quindi, rilievo autonomo rispetto a quella riferita all'art. 3 Cost., perché anch'essa si basa sull'improprio confronto fra l'orario di 38 ore settimanali, previsto dalla disposizione censurata, e quello di 12 ore settimanali, indicato dalla norma assunta dal giudice rimettente quale tertium comparationis . Neppure sussistono le asserite violazioni degli artt. 70 e seguenti Cost. e dell'art. 107 del d.P.R n. 670 del 1972, entrambe riconducibili, ad avviso del rimettente, al particolare procedimento di approvazione della disposizione censurata, in quanto le norme di attuazione degli statuti regionali ad autonomia speciale, dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie, possono anche avere un contenuto praeter legem , «nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano», con il «limite della corrispondenza delle norme alla finalità di attuazione dello Statuto», non superato nella specie in quanto la norma impugnata, nel prevedere che nel conservatorio di Bolzano vi siano due docenti bibliotecari, di madre lingua diversa, ha la finalità di garantire il diritto dei cittadini dei vari gruppi linguistici di comunicare nella propria lingua, in attuazione delle predette norme statutarie, in coerenza con gli artt. 89 e 100 dello statuto stesso. Sul contenuto praeter legem delle norme di attuazione degli statuti regionali ad autonomia speciale, v. citate sentenze n. 341/2001, n. 212/1984 e n. 20/1956.

    Art. 4 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano · Art. 3 Testo unico costituzionali · Art. 36 Testo unico costituzionali · Art. 70 Testo unico costituzionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;265~art4 · fonte del testo