Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, (a) “nella parte in cui non viene definito il concetto di “madre lingua”», e (b) «nella parte in cui inseriscono nella [...] tabella [...] allegata al decreto alcune materie di insegnamento e non altre tra quelle riservate agli insegnanti di “madre lingua”». Infatti, le due questioni, non legate da un rapporto di subordinazione, muovono da premesse antitetiche (l'una assumendo che la nozione di «madre lingua» sia priva di un contenuto definibile, l'altra invece postulando che lo abbia) e demandano alla Corte costituzionale una preliminare scelta interpretativa fra due distinti interventi correttivi su ambiti normativi diversi della medesima disciplina, scelta che, invece, spetta allo stesso giudice effettuare; ciò che rende tale prospettazione alternativa intrinsecamente contraddittoria, ed obbiettivamente incerti i termini del dubbio di costituzionalità . - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in via alternativa, v. ordinanze, citate, n. 67/2001, n. 7/2000 e n. 435/2000.
Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano · Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.