I docenti di ruolo in servizio nel conservatorio di Bolzano che dovessero trovarsi in situazione di soprannumero per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, continuano a prestare insegnamento nel conservatorio medesimo, in utilizzazione, anche nelle cattedre previste nella tabella allegata per non oltre quattro anni scolastici successivi a quello in corso. I predetti docenti hanno titolo ad essere trasferiti a domanda con precedenza assoluta in altra sede da loro prescelta e comunque, allo scadere del quadriennio, sono trasferiti d'ufficio. Al compimento dell'anno scolastico in corso perdono efficacia le graduatorie dei supplenti formate per il conservatorio di musica di Bolzano anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 22 aprile 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;265~art8 · fonte del testo