Il consiglio di amministrazione del conservatorio e' composto dal presidente e da:

  • a)il direttore dell'istituto;
  • b)due insegnanti dell'istituto, uno dei quali di madre lingua italiana e l'altro di madre lingua tedesca, designati dal collegio dei docenti;
  • c)un rappresentante della provincia di Bolzano, designato dalla giunta provinciale;
  • d)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Un docente di ruolo di lingua ladina in servizio presso il conservatorio, designato dal collegio dei docenti, fa parte, con voto consultivo, del consiglio di amministrazione. Nel caso di parita' di voti in seno al consiglio di amministrazione prevale il voto del presidente. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante della provincia autonoma designato dal presidente della stessa. I contributi dello Stato e della provincia autonoma per le spese di funzionamento per il conservatorio sono iscritti nel bilancio del conservatorio medesimo.

Testo vigente dal 22 aprile 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;265~art5 · fonte del testo