Alle cattedre per l'insegnamento delle materie di cui all'art. 1, comma 1, accedono docenti rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante concorsi distinti per i candidati di madre lingua tedesca, ovvero mediante graduatorie distinte per il conferimento delle supplenze, ovvero mediante trasferimenti. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, l'insegnamento e' impartito da supplenti temporanei, con precedenza per coloro che comprovano la conoscenza delle due lingue, anche in deroga all'art. 1, comma 1. Per i docenti di cui all'art. 1, comma 2, la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei limiti indicati dal medesimo comma 2 dell'art. 1 e nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, e' accertata mediante colloquio da una commissione di quattro componenti, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, e composta dal direttore del conservatorio che la presiede, dal vice direttore e da due direttori anche incaricati o docenti di ruolo di altro conservatorio ovvero esperti nelle specifiche discipline musicali, uno dei quali designato dalla provincia autonoma. Per i docenti che abbiano titolo ad essere nominati in ruolo a seguito di procedure concorsuali e chiedano di essere assegnati al conservatorio di Bolzano e per i docenti di ruolo che aspirino ad essere trasferiti nel predetto conservatorio, il colloquio di cui al comma 3 si svolge prima dell'adozione del provvedimento di destinazione secondo procedure da definire con apposita ordinanza. Con istanza presentata entro dieci giorni successivi all'invito a sostenere il predetto colloquio, il docente puo' chiedere di sostenere il colloquio stesso nell'ambito del primo anno scolastico per il quale ottiene la nomina o il trasferimento al conservatorio di Bolzano ed entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento per l'anno successivo; in tal caso, durante l'anno scolastico il predetto docente puo' essere utilizzato presso il conservatorio di musica di Bolzano in altri insegnamenti in lingua italiana o, a domanda, presso altri conservatori di musica. Nell'ipotesi di mancato superamento del colloquio il predetto docente, per l'anno scolastico successivo, e' trasferito d'ufficio ad altro conservatorio. Il supplente annuale deve sostenere il colloquio di cui al comma 3 entro l'anno scolastico di insegnamento presso il conservatorio. Nel caso di mancato superamento del colloquio non puo' ottenere altre supplenze annuali nel conservatorio di Bolzano durante il periodo di validita' della graduatoria o per le graduatorie successive se non ha nel frattempo superato il colloquio. Il consiglio di amministrazione puo' assumere iniziative per favorire l'acquisizione da parte dei docenti della conoscenza, per quanto occorrente, delle lingue italiana e tedesca. L'accertamento di cui al comma 3 non e' richiesto per i docenti in servizio presso il conservatorio di musica di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto. I cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico ladino possono accedere a tutte le cattedre di cui al comma 1 se in possesso di adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento.

Testo vigente dal 22 aprile 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 159/2003

    Questione inammissibile
    9 maggio 2003

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, (a) “nella parte in cui non viene definito il concetto di “madre lingua”», e (b) «nella parte in cui inseriscono nella [...] tabella [...] allegata al decreto alcune materie di insegnamento e non altre tra quelle riservate agli insegnanti di “madre lingua”». Infatti, le due questioni, non legate da un rapporto di subordinazione, muovono da premesse antitetiche (l'una assumendo che la nozione di «madre lingua» sia priva di un contenuto definibile, l'altra invece postulando che lo abbia) e demandano alla Corte costituzionale una preliminare scelta interpretativa fra due distinti interventi correttivi su ambiti normativi diversi della medesima disciplina, scelta che, invece, spetta allo stesso giudice effettuare; ciò che rende tale prospettazione alternativa intrinsecamente contraddittoria, ed obbiettivamente incerti i termini del dubbio di costituzionalità . - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in via alternativa, v. ordinanze, citate, n. 67/2001, n. 7/2000 e n. 435/2000.

    Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano · Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;265~art2 · fonte del testo