[1]L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente "La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale e assoggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore delle Province, dei Comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:
[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
[3]Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220; lettera g) del presente testo unico, la tassa e' ridotta del cinquanta per cento".
Testo vigente dal 16 aprile 1948
