All'art. 275 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'accertamento di ufficio e del controllo delle denuncie presentate dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni e le ditte private, a richiesta dell'ufficio comunale, sono tenute a fornire le informazioni riguardanti gli stipendi ed emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai loro dipendenti".
Testo vigente dal 16 aprile 1948
