Il primo comma dell'art. 126 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente: "L'imposta e' ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che e' determinato di anno in anno dalla Commissione provinciale di cui al precedente art. 22".

Testo vigente dal 16 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261~art8 · fonte del testo