Il primo comma dell'art. 90 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 1 lettera d) del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, e' sostituito dal seguente: "Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si puo' ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al sindaco ed in secondo e terzo grado, rispettivamente, al prefetto ed al Ministro per le finanze, nei termini e modi stabiliti nel regolamento".

Testo vigente dal 16 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261~art5 · fonte del testo