Il primo comma dell'art. 90 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 1 lettera d) del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, e' sostituito dal seguente: "Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si puo' ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al sindaco ed in secondo e terzo grado, rispettivamente, al prefetto ed al Ministro per le finanze, nei termini e modi stabiliti nel regolamento".
Testo vigente dal 16 aprile 1948
