((All'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi: "Per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa. "Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno ed al Ministero delle finanze, entro quindici giorni dalla data della loro adozione")).
Testo vigente dal 20 gennaio 1952
