Art. 1 — Istituzione del corso
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368.
Abrogato dal 7 novembre 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368.
Abrogato dal 7 novembre 1999
2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.
L'ordinamento unionale, non avendo disciplinato quale debba essere la "adeguata remunerazione" degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi di formazione in medicina generale, lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire e di graduare detta retribuzione nel modo ritenuto opportuno, sicché non è configurabile un obbligo, il cui inadempimento possa dar luogo a responsabilità dello Stato, di garantire agli uni e agli altri un trattamento paritario.
Art. 1 · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1 Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982
Rassegna di luglio 2026, p. 77
Ai medici titolari di formazione specifica in medicina generale, regolata dal d.lgs. n. 256 del 1991, non è estensibile la disciplina interna, attuativa delle direttive europee, emanata in relazione ai medici specializzati nei corsi di specializzazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, ciò in ragione sia della diversità della disciplina contenuta nel citato d.lgs. n. 256 del 1991 - adottato in adempimento di uno specifico obbligo comunitario diverso da quello contenuto nelle direttive relative ai medici specializzandi -, che della peculiarità della posizione dei medici di medicina generale, non assimilabile a quella dei medici specializzati, confermata dalla differente strutturazione del relativo corso, oltre che dal fatto che il d.lgs. n. 368 del 1999 ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale e quella degli altri corsi di specializzazione rispettivamente nel quarto e nel quinto Titolo, così rendendo evidente la non estensibilità della disciplina prevista per gli specializzandi ai medici di medicina generale.
Art. 1 · Art. 1 Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1991 al 7 novembre 1999. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' istituito il corso di formazione specifica in medicina generale riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche sia pratiche che teoriche e si conclude con il rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale, conforme all'allegato modello.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;256~art1 · fonte del testo
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