L'imposta di registro e l'imposta di trascrizione ipotecaria sul passaggio di proprieta' per espropriazione da parte del Consorzio degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona predetta, degli stabilimenti di cui agli articoli 2 e 11 e delle costruzioni annesse nonche' per la costruzione di opere pubbliche, sono stabilite nella misura fissa di L. 40 per ogni atto e per ogni trascrizione. Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento dei terreni ai privati che acquistano gli immobili suddetti dal Consorzio, oppure direttamente dai terzi per il conseguimento degli scopi suddetti. Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto concernente il primo trasferimento non sia dimostrato, con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero dell'industria e commercio, che gli scopi della legge sono stati conseguiti dal primo acquirente.

Testo vigente dal 3 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579~art13 · fonte del testo