Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e' sostituito dal seguente: "Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:

  • a)per l'esercizio di attivita' industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari;
  • b)per l'apprestamento di servizi e di infrastrutture;
  • c)per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale".

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;435~art3 · fonte del testo