Per coloro che nelle formazioni indicate all'art. 1 abbiano assolto incarichi di comando o di servizio, il trattamento economico e' commisurato ai gradi dei militari aventi corrispondenti funzioni nelle formazioni dei reparti organici dei gruppi di combattimento dell'esercito che operarono durante la guerra di liberazione. Detto trattamento non puo' essere superiore a quello inerente al grado di tenente colonnello. Negli altri casi, il trattamento economico e' commisurato al grado di soldato. Per gli appartenenti alle Forze armate e' fatto salvo, in ogni caso, il trattamento piu' favorevole. Il grado militare cui deve essere commisurato il trattamento economico e' stabilito dalla Commissione prevista dall'art. 3.

Testo vigente dal 12 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;241~art6 · fonte del testo