Le proposte per la concessione ai componenti delle formazioni indicate nell'art. 1 di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra o di trasferimenti per merito di guerra nelle categorie degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa, nonche' le proposte per il conferimento di decorazioni al valore in favore dei componenti di dette formazioni sono preventivamente esaminate dalla Commissione prevista dall'art. 3. Per l'ulteriore corso di dette proposte si applicano le vigenti disposizioni relative alle Forze armate.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
