Le indennita' di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal 1 gennaio 1948 e non sono dovute durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e durante la sospensione dall'ufficio. Dalla stessa data decorrono i compensi di cui all'art. 3 i quali, peraltro, sono dovuti soltanto per i periodi di effettiva prestazione del servizio.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
