Ai professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonche' ai professori e al personale educativo di ruolo degli istituti di educazione, e' corrisposta in aggiunta allo stipendio, una indennita' di studio non computabile agli effetti della pensione, di L. 5000 mensili. L'indennita' di studio e' corrisposta anche ai professori non di ruolo delle dette scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonche' ai professori non di ruolo degli educandati femminili, nella misura di L. 3000 mensili. In nessun caso potra' essere percepita piu' di una indennita' di studio.

Testo vigente dal 12 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;240~art1 · fonte del testo