In relazione all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1947, n. 19, ai capi di istituto, ai vice-capi di istituto, agli insegnanti di quelle materie per le quali sono prescritte esercitazioni scritte o grafiche o esercitazioni di tirocinio negli istituti magistrali, nonche' agli insegnanti che hanno cura ti gabinetti o di biblioteche, sono assegnati compensi per lavoro straordinario in misura forfettaria ragguagliata ad un importo non superiore ad un quinto della corrispondente indennita' di studio.

Testo vigente dal 12 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;240~art3 · fonte del testo