Le indennita' di studio e di carica di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze: e sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio e della retribuzione. Il compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti articoli non e' dovuto durante i periodi di congedo e di aspettativa e in tutti gli altri casi in cui lo stipendio e la retribuzione vengano ridotti o sospesi.

Testo vigente dal 17 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-07;5~art3 · fonte del testo