Oltre all'indennita' di studio di cui all'art. 1, ai presidi o direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica di ogni ordine e grado, nonche' ai rettori e alle direttrici degli istituti di educazione, e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio, un'indennita' di carica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura di L. 6000 mensili per i capi d'istituto titolari di la categoria, e per i direttori di conservatori di musica di 1ª classe e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica; di L. 5000 mensili per i capi di istituto titolari di 2ª categoria e per i direttori di conservatori di musica di 2ª classe, degli istituti e scuole d'arte; di L. 4000 mensili per i capi d'istituto incaricati e supplenti. Per i capi di istituto incaricati e supplenti l'indennita' di carica sostituisce quella di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 1 giugno 1940, n. 539, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595. In nessun caso potra' essere percepita piu' di una indennita' di carica. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19

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Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ha disposto (con l'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4) che "L'indennita' di carica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni, assume la denominazione di indennita' di direzione ed e' attribuita, al seguente personale nelle - misure mensili lorde sotto indicate: 1) Presidi di 1ª categoria degli Istituti di istruzione secondaria - Direttori dei Conservatori di musica Direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica - Direttore dell'Accademia di danza - Direttori degli Istituti di arte di Palermo, Napoli, Firenze e Venezia. fino a 12 classi: L. 15.000: da 13 a 24 classi: L. 20.000; oltre le 24 classi: L. 24.000; 2) Direttori e Presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria - Direttori delle scuole ed istituti d'arte: fino a 12 classi: L. 14.000; da 13 a 24 classi: L. 16.000; oltre le 24 classi: L. 20.000; 3) Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili: L. 15.000; 4) Direttori delle Scuole di ostetricia di Venezia e Trieste: L. 11.000; 5) Ispettori scolastici: L. 16.000; 6) Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo "A. Romagnoli", Direttori degli Istituti statali dei sordomuti: L. 14.000. Ai capi d'Istituto incaricati e supplenti l'indennita' di direzione e' attribuita in ragione della meta' della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di direzione. L'indennita' non e' dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione". Ha inoltre disposto (con l'art. 28) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1956.

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, come modificato dalla L. 28 luglio 1961, n. 831

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con decorrenza dal 1 ottobre 1961

Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, come modificato dalla L. 28 luglio 1961, n. 831, ha disposto (con l'art. 18, commi 1, 2 e 3) che "L'indennita di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure: 1) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione seconda- ria, preside dell' istituto statale " Augusto Romagnoli " di specia lizzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte: fino a 12 classi....................................... L. 28.000 da 13 a 24 classi..................................... " 39.000 oltre 24 classi........................................ " 49.000 2) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte: fino a 12 classi.......................................L. 23.000 da 13 a 24 classi......................................." 29.000 oltre 24 classi......................................." 37.000 3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000; 4) ispettori scolastici: con meno di tre anni di servizio....................L. 31.000 con almeno tre anni di servizio...................." 35.000 5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000. Nulla e' innovato per quanto concerne l'indennita' ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 Al personale di cui al presente articolo comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra la indennita' di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio".

Testo vigente dal 14 settembre 1961

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Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1956 al 14 settembre 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, come modificato dalla L. 28 luglio 1961, n. 831

    Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, come modificato dalla L. 28 luglio 1961, n. 831, ha disposto (con l'art. 18, commi 1, 2 e 3) che "L'indennita di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure: 1) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione seconda- ria, preside dell' istituto statale " Augusto Romagnoli " di specia lizzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte: fino a 12 classi....................................... L. 28.000 da 13 a 24 classi..................................... " 39.000 oltre 24 classi........................................ " 49.000 2) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte: fino a 12 classi.......................................L. 23.000 da 13 a 24 classi......................................." 29.000 oltre 24 classi......................................." 37.000 3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000; 4) ispettori scolastici: con meno di tre anni di servizio....................L. 31.000 con almeno tre anni di servizio...................." 35.000 5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000. Nulla e' innovato per quanto concerne l'indennita' ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 Al personale di cui al presente articolo comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra la indennita' di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;240~art2 · fonte del testo