Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, possono essere esercitate fino al 15 aprile 1949.
Testo vigente dal 7 aprile 1948
Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, possono essere esercitate fino al 15 aprile 1949.
Testo vigente dal 7 aprile 1948
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;216~art1 · fonte del testo
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