L'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790, e' estesa fino al 15 aprile 1948. Nulla e' innovato al comma secondo del predetto articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790.
Testo vigente dal 10 aprile 1948
