Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, il cui esercizio fu prorogato al 31 dicembre 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1213, possono essere ulteriormente esercitate fino, al 30 giugno 1948.

Testo vigente dal 13 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;115~art1 · fonte del testo