La facolta' concessa al Ministro per la marina con l'art. 1 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, concernenti variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina, puo' essere esercitata dal Ministro per la difesa, sino alla data di approvazione dei quadri organici definitivi per gli ufficiali medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1948, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 30 ottobre 1948
