I provvedimenti previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti, rispettivamente, la dichiarazione di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti emanati sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana, possono essere adottati fino al 30 settembre 1948.
Testo vigente dal 14 maggio 1948
